Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati per efficientamento energetico

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati per efficientamento energetico

Condividi

INTERVENTI TRAINANTI

TIPOLOGIA INTERVENTOCARATTERISTICHE INTERVENTOLIMITI DI SPESA
Isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari (articolo 119, comma 1, lett. a))L’intervento di isolamento termico deve coinvolgere più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.➢ euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;                                                  ➢ euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;                                 ➢ euro 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale9 sulle parti comuni degli edifici in condominio (articolo 119, comma 1, lett. b))Il Superbonus si applica agli interventi effettuatisulle parti comuni degli edifici in condominio per la sostituzione degli impianti esistenti con: • impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; • impianti di microcogenerazione; • impianti a collettori solari.➢ euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;                                 ➢ euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli “edifici unifamiliari” o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari (articolo 119, comma 1, lett. c))Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli “edifici unifamiliari” o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari (cd. villette a schiera), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con: • impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; • impianti di microcogenerazione; • impianti a collettori solari.La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per singola unità immobiliare. Nel predetto limite, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

INTERVENTI TRAINATI

TIPOLOGIA INTERVENTOCARATTERISTICHE INTERVENTOLIMITI DI SPESA
Spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013 e nell’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006 (c.d. “ecobonus”) (articolo 119, comma 2)Solo se eseguiti congiuntamente sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (attualmente la classe A4) a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.Nei limiti di detrazione o di spesa previsti nell’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013 per ciascun intervento e nell’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412. (articolo 119, comma 5)Installazione degli impianti eseguita congiuntamente all’intervento trainante di riqualificazione energetica o antisismici. Deve essere prevista la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.                                                                                                                                                                                  Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. (articolo 119, comma 6)Stesse condizioni indicate al punto precedente.La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.
Installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kw, di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013. (articolo 119, comma 8)Solo se eseguiti congiuntamente a un intervento di riqualificazione energetica “trainante”.Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari a 3.000 euro, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *